Legge 29 luglio 1971, n.578
Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Allo scopo di provvedere alla
conservazione, al restauro e alla valorizzazione
del patrimonio artistico costituito dalle ville
vesuviane del secolo XVIII è costituito, sotto la
vigilanza del Ministero della pubblica istruzione,
un consorzio fra lo Stato, la regione Campania, la
provincia di Napoli ed i comuni di Napoli,
Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre
Annunziata e Torre del Greco.
Possono far parte del consorzio, qualora ne
facciano richiesta, anche gli altri comuni della
provincia di Napoli, gli istituti di credito in essa
operanti e l'Ente provinciale del turismo di Napoli,
nonché, previa conforme deliberazione del
consiglio di amministrazione del consorzio, enti e
organizzazioni culturali esistenti nella provincia
medesima.
Il consorzio è dotato di personalità giuridica
di diritto pubblico, ha sede in Napoli presso
la Soprintendenza ai monumenti e assume
la denominazione di «Ente per le ville vesuviane».
Art. 2.
L'Ente per le ville vesuviane provvede, a
norma di quanto disposto dalla presente legge e
con riferimento alle ville indicate nell'elenco
approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo
13, in concorso con il rispettivo proprietario o,
quando necessario, in sua sostituzione:
a) all'esecuzione di opere di restauro e
consolidamento degli immobili, ovvero
dell'acquisto o alla espropriazione di ville;
b) alla valorizzazione di tutto il patrimonio
artistico, costituito dalle ville con i relativi
parchi o giardini, ed alla destinazione
delle ville di proprietà dell'ente a
biblioteche, sale di lettura, musei, mostre
d'arte o ad altro uso compatibile con la
natura del bene artistico;
c) ai lavori di pronto intervento necessari
per evitare danni irreparabili alle strutture
ed agli elementi decorativi delle ville;
d) a studi e pubblicazioni attinenti ai compiti
di Istituto.
Art. 3.
Organi dell'Ente sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori.
Art. 4.
Il presidente dell'Ente è eletto dal consiglio
di amministrazione tra i suoi componenti.
Egli ha la rappresentanza del consorzio,
convoca e presiede il consiglio di amministrazione
ed il comitato esecutivo, sovrintende a tutti i
servizi dell'Ente.
Art. 5.
Il consiglio di amministrazione è composto
da:
a) il sovrintendente ai monumenti per la
provincia di Napoli;
b) Il presidente della provincia di Napoli o un
suo delegato;
c) un rappresentante per ciascuno dei
comuni di cui al primo comma dell'articolo 1;
d) un rappresentante del Consiglio regionale;
e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
g) un rappresentante del Ministero del tesoro;
Può essere chiamato a far parte del
consiglio, su designazione dei consiglieri sopra
indicati, un unico rappresentante per gli istituti,
enti o organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1.
Art. 6.
Il consiglio di amministrazione è convocato
in via ordinaria due volte l'anno, e, in via
straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga
opportuno e quando almeno un terzo dei
componenti lo richiede.
Esso delibera quando è presente la
maggioranza dei componenti e a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti.
Art. 7.
Il consiglio di amministrazione delibera sulle
seguenti materie:
a) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'Ente;
b) richieste di mutui agli istituti di credito,
acquisti, accettazione di lasciti e di
donazioni, proposte di espropriazione;
c) programma relativo alle opere di restauro
e di consolidamento, nonché a quelle
necessarie per la valorizzazione e la
destinazione delle ville.
L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre; il bilancio di
previsione, deliberato entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello di riferimento, ed il conto
consuntivo, deliberato entro il 31 marzo dell'anno
successivo, sono sottoposti, entro un mese dalla
data di deliberazione, all'approvazione del
Ministero per la pubblica istruzione, che provvede
di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 8.
Il comitato esecutivo è composto, oltre che
dal presidente dell'Ente, da:
a) il presidente della provincia di Napoli, o
dal suo delegato di cui all'articolo 5, primo
comma, lettera
b) il sovrintendente ai monumenti per la
provincia di Napoli;
c) due dei rappresentanti di cui all'articolo 5,
primo comma, lettera c), eletti dal
consiglio di amministrazione.
Spettano al comitato esecutivo l'attuazione
delle deliberazioni con carattere definitivo adottate
dal consiglio di amministrazione, e le decisioni
relative ai lavori di pronto intervento di cui al punto
c) dell'articolo 2.
Art. 9.
Il collegio dei revisori è composto da:
a) un funzionario del Ministero del tesoro;
b) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;
c) un funzionario dell'amministrazione regionale.
Il collegio dei revisori provvede al riscontro
degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri
e delle scritture contabili, esamina il bilancio di
previsione e il conto consuntivo, redigendo
apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Entro il 31 marzo di ogni anno il collegio dei
revisori trasmette al Ministro per la pubblica
istruzione ed a quello per il tesoro una relazione
sulla gestione dell'Ente relativa al precedente
esercizio finanziario.
Art. 10.
Il presidente ed i membri del consiglio di
amministrazione di cui ai punti c), d), e), f) e g) del
primo comma dell'articolo 5, nonché i membri del
collegio dei revisori durano in carica un
quinquennio e possono essere confermati.
In caso di sostituzione di uno o più membri
nel corso del quinquennio, i membri di nuova
nomina restano in carica fino alla scadenza del
quinquennio stesso.
Le cariche di componente del consiglio di
amministrazione del comitato esecutivo e del
collegio dei revisori sono gratuite.
Ai componenti sono rimborsate le spese per
la partecipazione alle sedute.
Art. 11.
Costituiscono le entrate dell'Ente:
a) il contributo dello Stato;
b) eventuali contributi dei comuni, della
provincia di Napoli e della regione
Campania, nonché quelli dell'Ente
provinciale per il turismo di Napoli e degli
istituti di credito ammessi al consorzio;
c) eventuali proventi patrimoniali.
Art. 12.
I fondi a disposizione dell'Ente sono
impiegati, a norma di quanto disposto dalla
presente legge per:
a) il servizio dei mutui;
b) la concessione di contributi;
c) la esecuzione delle opere e l'attuazione
dei compiti di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'articolo 2;
d) le spese necessarie per il funzionamento dell'Ente.
Alle categorie di spesa relative ai compiti
indicati dalle lettere a), b), c) e d) del citato
articolo 2 non può essere assegnata una parte
superiore, rispettivamente, al 25, 20, 15 e 10 per
cento dei fondi disponibili in ciascun esercizio
finanziario.
Nella predetta quota massima del 10 per
cento da riservare alle categorie di spesa indicate
dalla lettera d) dell'articolo 2, vanno comprese
anche le spese di cui alla lettere d) del primo
comma del presente articolo.
Art. 13.
Entro trenta giorni dalla costituzione, il
consiglio di amministrazione provvede alla
nomina, nel suo seno, di una commissione per la
ricognizione delle ville vesuviane del secolo XVIII,
avente lo scopo di rilevare le condizioni di
ciascuna, di compilare l'elenco di quelle
suscettibili di restauro e di indicare i lavori
necessari per le relative opere.
Della commissione sono chiamati a far
parte inoltre l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico
erariale, nonché un professore dell'università degli
studi di Napoli, un ingegnere e un architetto
particolarmente esperti in materia; tale
integrazione, cui provvede lo stesso consiglio di
amministrazione, può essere anche parziale, in
relazione a specifiche esigenze, valutate dal
consiglio medesimo.
La commissione conclude i suoi lavori,
entro sei mesi dalla propria costituzione, con una
relazione da inviare unitamente all'elenco di cui la
primo comma, al Ministro per la pubblica
istruzione, il quale, entro sessanta giorni dal
ricevimento, approva l'elenco stesso e ne dispone
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La commissione accerterà inoltre, con la
collaborazione delle amministrazioni comunali
ammesse al consorzio, i nuclei familiari occupanti,
al 31 dicembre 1970, appartamenti, vani terranei
o altri locali delle ville comprese nell'elenco di cui
al comma precedente.
Nei confronti degli immobili inscritti in tale
elenco si applicano le disposizioni di cui ai
successivi articoli della presente legge; i relativi
lavori di restauro e di consolidamento sono
dichiarati di pubblica utilità.
Art. 14.
I proprietari delle ville comprese nell'elenco
approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo
precedente hanno l'obbligo di eseguire i lavori di
consolidamento, manutenzione e restauro
necessari per assicurare la conservazione, ovvero
per impedire il deterioramento degli immobili.
Con il proprietario che provveda
direttamente alla esecuzione dei lavori di cui la
precedente comma, il consorzio può stipulare
mutui ipotecari con piani di ammortamento non
inferiori a cinque anni.
Qualora ai lavori di cui al primo comma non
provveda il proprietario, a questo può sostituirsi il
consorzio che, previa notifica all'interessato,
assume l'esecuzione delle opere. In tal caso,
l'Ente si rivale sul proprietario inadempiente.
Nelle ipotesi considerate dai commi
secondo e terzo del presente articoli, in caso di
condizioni economiche particolarmente disagiate
del proprietario, il consorzio può concedere, a
titolo di contributo, una riduzione del debito nella
misura non superiore al 20 per cento della somma capitale.
Le norme di cui al presente articolo si
applicano anche per la sistemazione dei parchi o
dei giardini annessi alle ville.
Art. 15.
A garanzia dei crediti derivanti
dall'esecuzione delle opere di cui al precedente
articolo 14, comma terzo, il consorzio iscrive
ipoteca sul monumento restaurato.
Nel caso in cui il valore di questo non sia
sufficiente a garantire il credito, o qualora si tratti
di monumento di eccezionale interesse artisticostorico,
il consorzio può deliberare l'acuisto
dell'immobile, ovvero può stabilire di promuovere
l'espropriazione.
Art. 16.
Gli immobili compresi nell'elenco approvato
ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 sono
esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati
sino al 31 dicembre 1980.
L'esenzione è subordinata la rilascio di una
dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti
per la provincia di Napoli che attesti annualmente,
che la villa è utilizzata in conformità con le
direttive della Soprintendenza medesima.
Le concessioni di mutuo, le agevolazioni
previste dalla presente legge, nonché le iscrizioni
ipotecarie a favore dell'Ente e le relative
annotazioni e cancellazioni sono soggette a
imposta fissa.
Art. 17.
Qualora i lavori di restauro e di
consolidamento richiedano, a giudizio del
consiglio di amministrazione, il rilascio degli
immobili interessati, i contratti di locazione in
corso, relativi agli appartamenti, ai vani terranei
ed a tutti i locali dell'immobile, quale che sia l'uso
cui gli stessi sono adibiti, possono essere risoluti.
Agli occupanti di cui al quarto comma
dell'articolo 13 costretti al rilascio degli
appartamenti, dei vani terranei o di altri locali
dell'immobile, l'Ente dovrà assicurare altro idoneo
alloggio o attraverso gli istituti di edilizia
economica e popolare, o attraverso altre
provvidenze che, d'intesa con le amministrazioni
comunali interessate, riterrà di poter adottare.
I lavori di cui al primo comma comportano
altresì la risoluzione o la modifica dei contratti
agrari riguardanti i terreni, qualora le opere da
compiere risultino incompatibili con la
continuazione del regime culturale in corso.
Art.18.
L'Ente è autorizzato a contrarre mutui con
istituti di credito. L'ammontare annuale
complessivo delle relative quote di ammortamento
non può comunque superare il 25 per cento del
contributo statale di cui al successivo articolo 20.
Art. 19.
I parchi ed i giardini, per il cui ripristino
siano stati concessi i contributi di cui alla presente
legge, dovranno rimanere aperti al pubblico.
Al servizio relativo all'accesso del pubblico
ed alle connesse opere di manutenzione
provvedono i comuni interessati.
Art. 20.
All'Ente per le ville vesuviane è concesso
un contributo statele di lire un miliardo, in ragione
di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari
dal 1971 al 1980, da iscrivere in apposito capitolo
nei relativi stati di previsione del Ministero della
pubblica istruzione.
Art. 21.
All'onere annuo di lire 100 milioni derivane
dall'attuazione della presente legge negli esercizi
finanziari indicati dall'articolo 20 si provvede,
quanto all'anno 1971, mediante riduzione dei
capitoli n. 2526 per lire 70 milioni, e n. 2546 per
lire 30 milioni, del relativo stato di previsione della
spesa del Ministero della pubblica istruzione, e
quanto ai successivi anni finanziari, mediante
riduzione dei corrispondenti capitoli dei rispettivi
stati di previsione della spesa dello stesso Ministero.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
provvede, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 luglio 1971
SARAGAT
Colombo - Misasi - Restivo - Ferrari Aggradi
Visto, il Guardiasigilli: Colombo
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